La normativa di apprendistato

A partire dal 2011, il contratto di apprendistato è stato riformato da una legge nazionale – il decreto legislativo n. 167 detto “Testo unico dell’apprendistato” – e da successivi provvedimenti nazionali e regionali.

Il “Testo unico” ha abrogato tutte le norme preesistenti e ha definito un nuovo apprendistato, articolato in tre tipologie:

1 – Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è un contratto di lavoro a contenuto formativo, che permette ai giovani fra i 15 e i 25 anni di acquisire una qualifica o un diploma professionale e di assolvere anche all’obbligo di istruzione. Questo contratto può durare al massimo 3 anni, 4 se l’apprendista deve conseguire il diploma professionale.

La regolamentazione dei profili formativi è svolta dalle Regioni e dalle Province autonome, previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.

La Regione Emilia-Romagna ha regolamentato l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale stabilendo che i profili formativi di riferimento per questo contratto sono le Qualifiche professionali regionali correlate alle figure nazionali per l’obbligo di istruzione nell’ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale e definendo due diverse modalità di formazione a seconda dell’età dell’apprendista al momento dell’assunzione.

2 – Apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante o di mestiere è un contratto di lavoro a contenuto formativo rivolto ai giovani tra i 18 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (sino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno).

Questo contratto può durare al massimo 3 anni, 5 per le professioni artigiane individuate dalla contrattazione collettiva.

La formazione per l’apprendistato professionalizzante si articola in:

  • Formazione tecnico-professionale, a cura dell’impresa (durata e modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali),
  • Formazione di base e trasversale, di competenza delle Regioni.
    La formazione di base è quella sulla sicurezza sul lavoro, obbligatoria per legge per tutti i lavoratori, e viene realizzata nel primo e nel terzo anno del contratto di apprendistato.
    La formazione trasversale è finalizzata a far acquisire all’apprendista conoscenze e capacità di un’area professionale del Sistema regionale delle qualifiche.

La Regione Emilia Romagna, per questo contratto, ha previsto 40 ore all’anno di formazione di base e trasversale (per arrivare a un massimo di 120 ore in tre anni), da effettuarsi all’esterno dell’azienda presso enti di formazione accreditati.

I percorsi formativi sono interamente finanziati dalla Regione, attraverso l’erogazione di assegni formativi (voucher) del valore di 500 euro per ciascun apprendista.

Nel caso in cui l’apprendista abbia già realizzato, interamente o in parte, la formazione sulla sicurezza sul lavoro, il percorso formativo del primo anno sarà ridotto e il voucher così riproporzionato: 450 euro per 36 ore di formazione, 400 euro per 32 ore, 350 euro per 28 ore, 300 euro per 24 ore.

L’offerta formativa è destinata anche agli apprendisti assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante stagionale.

Per questa tipologia di contratto, il valore del voucher è: 120 euro per 10 ore di formazione, 180 euro per 15 ore, 500 euro per 40 ore.

3 – Apprendistato di alta formazione e ricerca

L’apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro a contenuto formativo, rivolto ai giovani tra i 18 anni (17 se in possesso di diploma di qualifica professionale) e i 29 anni, finalizzato ad acquisire diplomi di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari e titoli di alta formazione.

In Emilia-Romagna, la Regione ha siglato con le parti sociali e le università Protocolli d’intesa che regolamentano l’acquisizione dei titoli di studio di:

laurea triennale e magistrale e a ciclo unico,
master di primo e di secondo livello,
dottorato di ricerca.
Anche la durata di questa tipologia di apprendistato è stabilita a livello regionale e varia a seconda del titolo di studio da conseguire.

Regione Emilia Romagna e apprendistato

Il Testo unico ha affidato alle Regioni la competenza di stabilire come deve svolgersi la formazione degli apprendisti, in modo coerente con le strategie regionali e con il contesto economico e produttivo di ciascun territorio.

La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della legge nazionale:

ha definito, sia per l’apprendistato per la qualifica che per l’apprendistato professionalizzante, i contenuti dei percorsi formativi, la loro articolazione, le metodologie didattiche e la modalità di coinvolgimento delle imprese. In particolare, ha stabilito che i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica corrispondono alle qualifiche professionali regionali conseguibili nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale
ha formalizzato gli accordi con le istituzioni scolastiche e formative per l’apprendistato per la qualifica e per l’apprendistato professionalizzante
ha stipulato protocolli d’intesa con istituzioni universitarie e di ricerca per l’offerta formativa del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Agli apprendisti e alle imprese la Regione offre:

supporto nella progettazione personalizzata del percorso formativo definito dalla Regione Emilia-Romagna, un’offerta formativa centrata sull’apprendista e finalizzata a sviluppare competenze utili all’occupazione e alla crescita, sostegno economico per la formazione.

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